Problema di liquidità regime OSS – Credito IVA

Credito Iva, Regime OSS
A quasi sei mesi dalla sua introduzione analizziamo il problema della liquidità del regime OSS. Problema che molti venditori online hanno riscontrato o potrebbero riscontrare in futuro.
Il credito IVA e problema di liquidità nel regime OSS .
Partiamo da due aspetti fondamentali del regime OSS
- Il regime OSS permette di evitare la registrazione ai fini IVA nel paese di destino della merce quando si supera il valore di 10 mila euro di vendite annue totali nell’Europa Unionale.
- Per le vendite effettuate tramite il regime OSS non vi è obbligo di emissione della fattura.
Prima di continuare e spiegare come nasce il credito IVA da recuperare, spieghiamo come funziona l’iva sulle vendite verso l’estero. Parliamo di beni dato che per i servizi si applicano regole differenti.
- Vendite verso soggetti passivi (cioè dotati di partita iva) stabiliti in un paese non europeo: non si applica iva ai sensi dell’art. 8 del decreto iva dato che si è in presenza di una esportazione.
- Vendite verso soggetti privati stabiliti in un paese non europeo: non si applica iva sempre perché si è in presenza di una esportazione.
- Vendite verso soggetti passivi stabiliti all’interno del territorio dell’Unione: la transazione non è imponibile ai fini iva ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993.
- Vendite verso soggetti privati stabiliti nell’Unione Europea. In tal caso distinguiamo due ulteriori situazioni:
- Vendite unionali totali sotto i 10 mila euro – si applica iva italiana
- Vendite unionali totali sopra i 10 mila euro – si applica l’iva del paese di destino e la via più breve per versarla all’erario di quel paese è quella che transita attraverso il regime OSS.
E qui torniamo al buco nero invisibile nascosto nel regime OSS.
Banalizziamo il tutto con un esempio così da rendere il tutto più chiaro.
Immaginiamo un venditore e-commerce stabilito in Italia che vende in tutta Europa attraverso il regime OSS.
Egli acquisterà la merce in Italia pagando iva sugli acquisti e tale iva diverrà un credito verso l’erario.
In seguito alla vendita dovrà
- versare l’iva in Italia per le vendite locali (che non transitano dall’OSS perché la merce viene spedita dall’Italia e resta in Italia).
- versare l’iva in ogni paese dell’Unione Europea in cui ha inviato la merce e lo farà attraverso il portale OSS.
Ma la sola parte di iva che potrà compensare con quella sugli acquisti è l’iva dichiarata per le vendite italiane (che non transitano dall’OSS). Di qui nasce il problema di liquidità per chi applica il regime OSS. L’iva dichiarata negli altri paesi non è compensabile perché non supportata da un documento contabile. Infatti non vi è obbligo di emissione della fattura.
L’enorme credito, ed il conseguente problema di liquidità, che scaturisce dagli acquisti potrà essere recuperato solo successivamente e non contribuirà alla formazione del plafond. Quindi resta negata anche la possibilità di acquistare in esenzione in qualità di esportatore abituale. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 802 del 2021.
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