Obblighi di trasparenza e di pubblicità

Obbligo di comunicazione della prestazione occasionale
Scadenza adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità per gli aiuti ricevuti dalla pubblica amministrazione.
Il giorno 31 dicembre 2021 scadono i termini per gli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità per tutti i soggetti che nel corso del 2020 abbiano ricevuto da parte della pubblica amministrazione sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e ogni vantaggio economico di entità superiore ai diecimila euro.
Il termine solito per l’adempimento di tale obbligo è il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti, secondo il principio di cassa. Per il 2021 la scadenza è il giorno 31 dicembre.
Tale obbligo fu introdotto dalla Legge del 4 agosto 2017 n. 124 commi 125-129 dell’art. 1. Tale legge è nota come la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”.
Lo scopo della legge è di garantire una maggiore trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra i soggetti pubblici e gli altri soggetti.
Destinatari
I destinatari dell’obbligo di trasparenza e di pubblicità degli aiuti ricevuti sono indicati nel comma 125 della succitata legge:
- Associazioni di protezione ambientale carattere nazionale o quelle presenti in almeno cinque regioni nonché i soggetti di cui all’art. 137 del d. lgs 206 del 2005;
- Associazioni, Onlus e fondazioni;
- Imprese
- Cooperative sociali.
Tale soggetti sono obbligati a fornire informazioni circa le sovvenzioni, i sussidi, i contributi o ogni altro aiuto in denaro o in natura non aventi il carattere delle generalità e ricevuti dalla pubblica amministrazione.
L’obbligo di trasparenza e pubblicità nasce in capo ad un soggetto quando si manifestano congiuntamente due condizioni:
- Abbia ricevuto un vantaggio economico dall’amministrazione pubblica o da un ente ad essa equiparato;
- Tale vantaggio abbia un valore superiore ai diecimila euro.
Il carattere della non generalità degli aiuti ricevuti dovrebbe escludere tanto gli aiuti definiti “de minimis” cioè di importo tale da non pregiudicare l’equilibrio della concorrenza sia gli aiuti indicati nel “Temporary framework for State aid measures to support the economy”, cioè gli aiuti stanziati dalla UE a tutela dei danni per il COVID.
Vi sono due modi per pubblicizzare il contributo ricevuto:
- Le società obbligate alla redazione del bilancio pubblicano tali informazioni nella nota integrativa.
- I soggetti non tenuti alla presentazione del Bilancio o comunque della nota integrativa pubblicano le informazioni sull’aiuto ricevuto sul proprio sito internet oppure su quello della propria associazione di categoria.
E’ importante che tale pubblicità sia quindi accessibile al pubblico.
Sanzioni
La sanzione prevista in caso di mancato adempimento dell’obbligo di trasparenza e di pubblicità consiste nella:
- Applicazione di della sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2000 euro;
- Obbligo di pubblicazione delle informazioni omesse entro 90 giorni dalla contestazione;
- Obbligo della restituzione dell’intero contributo se la pubblicazione non dovesse avvenire entro i 90 giorni dalla contestazione.
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